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Mediante una produzione sostenibile e orientata al mercato l’economia lattiera svizzera fornisce un contributo notevole alla sicurezza dell’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sostenibili. Per tale motivo la Confederazione promuove la produzione lattiera tra le altre cose mediante contributi.

Misure per il mercato lattiero svizzero in 2020

La seguente tabella illustra i prodotti per cui esistono misure e strumenti.
 

Prodotto  Latte crudoFormaggioBurro  Latte scremato  Latte in polvereLatte di consumo, panna,   latticini freschi
Misura
Protezione doganaleX-1XXXX
SupplementiXX----
Obbligo di notifica produzione e valorizzazione del latteXXXXXX
Contratti di acquisto del latteX-----

Fonte: UFAG
1 La protezione doganale vige soltanto nei confronti dei Paesi non UE.

Mezzi finanziari e supplementi – 2020

Anche nel 2020 la Confederazione ha concesso un supplemento per il latte trasformato in formaggio di 15 centesimi il chilogrammo e un supplemento per il foraggiamento senza insilati di 3 centesimi il chilogrammo. Per entrambi i supplementi sono stati spesi quasi 222,5 milioni di franchi.

Dal 2019 la Confederazione versa inoltre un supplemento di 4,5 centesimi il chilogrammo a tutti i produttori di latte commerciale onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono esposti nella fornitura all’industria alimentare dall’abolizione dei contributi all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato»). Per questo supplemento sono stati impiegati circa 150 milioni di franchi.

Per l’amministrazione dei dati sul latte e per i mezzi informatici in ambito lattiero la Confederazione ha impiegato 2,7 milioni di franchi circa.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha concluso con la TSM Fiduciaria Sagl (TSM) un accordo di prestazione, che scade a fine 2021, in base al quale essa è incaricata di registrare e verificare i dati della produzione e della valorizzazione del latte. I valorizzatori di latte sono tenuti a fornire tali dati alla TSM a cadenza mensile. La TSM è responsabile dell’ottemperanza dell’obbligo di notifica. In caso di irregolarità, alle ditte e aziende interessate vengono irrogate sanzioni. Avvalendosi delle indicazioni sulla valorizzazione del latte che le sono state trasmesse, la TSM elabora i dati per il versamento dei supplementi. Questi sono comunicati due volte alla settimana all’UFAG il quale provvede al versamento dei supplementi ai valorizzatori di latte che successivamente li erogheranno ai produttori.

Conformemente all’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2), i valorizzatori sono tenuti a versare i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte successivamente trasformato in formaggio. Nel conteggio concernente l’acquisto di latte i supplementi vanno indicati separatamente in base ai produttori. I valorizzatori del latte sono tenuti altresì a indicare nella loro contabilità i supplementi ricevuti e pagati.

Nell’anno oggetto del rapporto 38 valorizzatori hanno ricevuto supplementi per il latte trasformato in formaggio e il foraggiamento senza insilati di oltre 1 milione di franchi (totale 104 mio. fr.). Essi rappresentano il 47 % di tutti i destinatari dei supplementi citati. Circa 2000 valorizzatori hanno ricevuto 118 milioni di franchi (53 %). Dalla ripartizione emerge che i supplementi sono concentrati su poche grandi aziende dedite alla trasformazione del latte.

Il Settore Revisioni e ispezioni dell’UFAG effettua controlli basati sul rischio presso i valorizzatori che notificano i dati sul latte e richiedono supplementi. Nell’anno oggetto del rapporto sono state controllate 184 aziende. Per 58 aziende, gli ispettori dell’UFAG hanno sollevato contestazioni. La maggior parte delle constatazioni ha comportato un’ammonizione a causa, ad esempio, di lievi errori di registrazione o lacune riscontrate per la prima volta. I valorizzatori sono tenuti a restituire i supplementi percepiti in eccesso sulla scorta di notifiche scorrette dei dati sulla valorizzazione del latte.

Organizzazione di categoria Interprofessione Latte

Il 15 novembre 2017 il Consiglio federale, in virtù dell’articolo 37 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), ha conferito per quattro anni il carattere di obbligatorietà generale alle disposizioni del contratto standard dell’IP Latte per la prima e la seconda fase di acquisto nonché alla segmentazione per gli acquirenti e i venditori di latte crudo <FF 2017 6613>. Per tutti gli acquisti e le vendite di latte crudo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 devono essere stipulati contratti scritti con una durata di almeno un anno. Nei contratti il quantitativo di latte deve essere classificato nei segmenti A, B e C in base al relativo scopo di utilizzo. Nei conteggi dei pagamenti del latte occorre indicare separatamente i quantitativi e i prezzi per segmento.
 

Suddivisione del latte nei vari segmenti, secondo lo scopo di utilizzo

Segmento A Prodotti a elevato valore aggiunto con protezione doganale o sostegno (supplementi per latte trasformato in formaggio, compensazione del prezzo della materia prima).
Segmento BLatticini con valore aggiunto limitato senza protezione doganale o sostegno per il mercato interno e per l’esportazione.
Segmento CProdotti a basso valore aggiunto per il mercato mondiale.


Gli acquirenti di latte devono comunicare al loro rivenditore entro il 20 del mese le condizioni concernenti il quantitativo e il prezzo per il mese successivo. I rivenditori di latte, in particolare anche i produttori lattieri, grazie a questa prescrizione complementare dispongono di una base decisionale più vincolante per un eventuale adeguamento dei quantitativi di latte o un cambio del canale di smercio. In virtù della legge sull’agricoltura, il Consiglio federale non può conferire il carattere di obbligatorietà generale a disposizioni in materia di fissazione dei prezzi e dei quantitativi poiché in ogni caso questa resta una competenza dei partner contrattuali.

I commercianti e i valorizzatori sono tenuti a notificare mensilmente alla TSM i quantitativi di latte venduti e acquistati per ogni segmento e in relazione ai segmenti B e C i latticini prodotti ed esportati. Nel 2020, secondo la valutazione del primo acquisto di latte, l’81,9 % del latte è stato commercializzato nel segmento A (2019: 82,9 %), il 18,1 % in quello B (2019: 17,1 %). Nel segmento C non è stato praticamente commercializzato latte.

A fine anno la TSM verifica se i quantitativi di latte acquistati nei segmenti B e C coincidono con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti. Nel caso di differenze superiori al 5 % per segmento nell’arco di un anno l’IP Latte può irrogare sanzioni.

Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch
Monika Meister, UFAG, Prodotti animali e allevamento 

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